Con l’ordinanza 15055/2025 la Corte di Cassazione ha chiarito alcuni punti fondamentali relativi alla nomina dell’amministrazione di sostegno, di cui all’art. 408 c.c.

In particolare, il caso ha ad oggetto la nomina di una donna come a.d.s. della madre e l’impugnazione della suddetta nomina da parte dell’avvocato che, circa vent’anni prima, era stato designato dalla futura amministrata per lo stesso ruolo con atto notarile.

La questione, giunta all’attenzione della Suprema Corte, è stata risolta in favore della donna, con il rigetto del ricorso del professionista precedentemente designato.

A sostegno della sua decisione, la Cassazione ha posto alcuni punti fermi:

– il professionista nominato con atto notarile non è tenuto ad allegare elementi per dimostrare l’opportunità della sua nomina, rilevando in tal caso la volontà della persona (futura beneficiaria), che deve essere rispettata, salvo che sussistano gravi motivi;

– i gravi motivi devono essere individuati dal giudice che intenda nominare una persona diversa da quella illo tempore indicata: dal momento della nomina con atto notarile, nel caso di specie, si è istaurata una relazione di cura tra la beneficiaria e la figlia, che ha assunto la funzione di caregiver e che, parallelamente, ha iniziato a gestire il patrimonio della madre, in forza di una procura e della revoca di un’autorizzazione ad operare sui conti bancari che precedentemente era stata data al ricorrente avvocato. La situazione, così come descritta, oltre a trovare il consenso di tutti i parenti, era nota anche a terzi, quali il medico e la badante della beneficiaria, che indicavano la figlia come figura di riferimento per la cura della madre.

Dalle motivazioni dell’ordinanza è possibile ricavare un principio generale per cui, nell’interesse del beneficiario, il giudice può scegliere un a.d.s. diverso da quello indicato dallo stesso tempo prima, spiegando le ragioni per cui è giunto a tale decisione, e certamente può costituire un valido motivo il fatto che un familiare, o addirittura un figlio, si sia effettivamente occupato per tanti anni delle esigenze quotidiane della persona da amministrare, svolgendo, di fatto, le stesse funzioni richieste ad un amministrazione di sostegno formalmente nominato dal Tribunale.