Con l’ordinanza n. 11337 del 30.04.2025, la Suprema Corte afferma un principio fondamentale in materia di convivenza more uxorio: salvo eccezioni, le elargizioni di un convivente in favore dell’altro costituiscono adempimento di una obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., cioè si traducono nella esecuzione di un dovere morale e/o sociale e, come tali, non sono ripetibili.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta il fatto di aver versato, nei tre anni di relazione con la sua ex compagna, decine di migliaia di euro in suo favore, occupandosi personalmente di lei, che all’epoca non percepiva alcun reddito, sia con riferimento alle spese di casa che, in particolare, alle rate del mutuo per l’appartamento che lei stava acquistando.
Una volta finita la relazione, però, lui vuole riappropriarsi almeno di una parte di tutto quanto speso solo in virtù del rapporto affettivo che lo legava alla ex compagna, chiedendo la ripetizione di quanto pagato, almeno a titolo di mutuo per una casa non sua.
La Corte respinge il ricorso.
Difatti, la convivenza more uxorio si fonda in maniera specifica sul sostegno morale e materiale dei conviventi e, purché il giudice abbia accertato, in sede di merito, che l’attribuzione sia stata “adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, questa deve considerarsi un’obbligazione naturale, della quale non può essere richiesta la restituzione una volta conclusasi la relazione affettiva.
Quanto affermato dalla Corte, nella fattispecie, tiene conto di tutti gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio di primo e secondo grado e dei limiti che sconta naturalmente il giudizio di legittimità rispetto alla insindacabilità del merito. Tuttavia da quanto deciso può evincersi un aspetto importante in termini di principio, ossia la valorizzazione del principio di autoresponsabilità: un soggetto che, decidendo di costituire un vero e proprio nucleo familiare con il proprio o la propria convivente, partecipa attivamente alla vita comune non può, poi, ritrattare il proprio impegno economico una volta finita la relazione. Quanto pagato, infatti, rappresenta un impegno spontaneo ritenuto doveroso dal solvens e come tale non può esserne richiesta la restituzione.
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